Prescrizioni mediche
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Modalità di prescrizione delle cure termali ad Abano e Montegrotto
Tra i vantaggi messi a disposizione dai trattamenti benessere ad Abano e Montegrotto Terme spiccano la convenienza delle tariffe e le convenzioni con strutture sanitarie.
Alcuni soggetti che si sottopongono alle cure termali convenzionate ad Abano e Montegrotto Terme, hanno infatti diritto a esenzioni speciali.
Non pagano la quota fissa di A 3,10 con l’obbligo da parte del medico curante di indicare sull’impegnativa il codice di esenzione.
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1ª alla 5ª titolari di pensione diretta vitalizia e deportati in campo di sterminio (exart. 6 comma 1 lett. A del D.M. 01.02.1991).
– Invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª (ex art.6 comma 2 lett. A del D.M. 01.02.1991) solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante.
– Grandi invalidi del lavoro – dall’80% al 100% di invalidità – (ex art.6 comma 1 lett. B del D.M. 01.02.1991).
– Grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1ª categoria – titolaridi specifica pensione – (ex art. 6 comma 1 lett. C del D.M.01.02.1991).
– Invalidi civili al 100% di invalidità senza indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M.01.02.1991).
– Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento (ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M.01.02.1991).
– Invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza ex art. 1L. n. 289/90 (ex art. 5 comma 6 D. Lgs. 124/1998).
– Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore ad un decimo adentrambi gli occhi – con eventuale correzione – riconosciuti dall’apposita Commissione Invalidi Ciechi Civili - ai sensi dell’art. 6comma 1 lett. F del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 6 L. n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99).
Pagano la quota fissa di 3,10 con l’obbligo da parte del medico curante di indicare sull’impegnativa il codice di esenzione.
– Invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa >2/3 – dal 67%al 99% di invalidità (ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M.01.02.1991).
– Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa > 2/3 –dal 67% al 79% di invalidità – (ex art. 6 comma 1 lett. B del D.M.01.02.1991).
– Invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa < 2/3 –dall’1% al 66% di invalidità – (ex art. 6 comma 2 lett. B del D.M.01.02.1991).
– Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali (ex art. 6comma 2 lett. C del D.M. 01.02.1991). Prestazioni correlate all’infortunio sul lavoro o malattia professionale.
– Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2ª alla 5ª(ex art. 6 comma 1 lett. C del D.M. 01.02.1991).
– Invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6ª alla 8ª(ex art. 6 comma 1 lett. D del D.M. 01.02.1991).
– Sordomuti (da intendersi coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata) – ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. F del D.M. 01.02.1991 – (ex art. 7 L.n. 482/68 come modificato dalla L. n. 68/99).
Qualora l’assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve aver annullato con un segno la casella contrassegnata dalla lettera “N”.
Ultimo aggiornamento: 07 dicembre 2010
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